Legge 31 dicembre 1996, n. 679
"Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1997
Art. 1.
1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987,
n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni
combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, è
stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.
3. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attività svolta, nonchè le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi
per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.